Art. 11.
(Gradualità dell'intervento finanziario statale).

      1. L'intervento statale di cui all'articolo 9 è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:

          a) 50 per cento del costo per alunno della scuola statale per il primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;

          b) 60 per cento per il secondo anno;

          c) 80 per cento per il terzo anno;

 

Pag. 12

          d) 90 per cento per il quarto anno;

          e) 100 per cento per il quinto anno.