1. L'intervento statale di cui all'articolo 9 è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:
a) 50 per cento del costo per alunno della scuola statale per il primo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) 60 per cento per il secondo anno;
c) 80 per cento per il terzo anno;
d) 90 per cento per il quarto anno;
e) 100 per cento per il quinto anno.